Glossario welfare

Maternità: congedo e indennità

25 Settembre 2019

Che cos’è il congedo di maternità?

Il congedo di maternità è il periodo di astensione dal lavoro previsto per le lavoratrici in gravidanza.
Il periodo di congedo è obbligatorio e prevede la sospensione dell’attività lavorativa per 5 mesi. Generalmente il congedo riguarda i 2 mesi prima del parto e i 3 mesi successivi, ma è prevista una certa flessibilità.

Le lavoratrici, infatti, se le condizioni di salute lo consentono e il medico del Servizio Sanitario Nazionale certifica che l’attività lavorativa non danneggia la salute della futura mamma o del bambino, possono decidere di far partire il congedo dal mese prima il parto e prolungarlo così nei 4 mesi successivi.

Inoltre, con l’ultima Legge di Bilancio (2019), è stata introdotta anche la possibilità, ma solo se le condizioni di salute della donna e del nascituro lo consentono, di godere di tutto il congedo nei 5 mesi dopo il parto.

Il congedo di maternità può essere richiesto anche in anticipo: per motivi legati alla salute della donna oppure perché la lavoratrice svolge un’attività ritenuta a rischio.

Che cos’è l’indennità di maternità?

L’indennità di maternità è la somma che viene corrisposta alla futura mamma, in alternativa allo stipendio, durante i 5 mesi del congedo.


Lavoratrici dipendenti

In caso di lavoratrici dipendenti iscritte all’Inps, l’indennità è pari all’80% della retribuzione giornaliera dell’ultimo mese lavorato ed è pagata dall’Istituto di Previdenza Sociale attraverso il datore di lavoro, che la eroga in busta paga.


Lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata Inps

In caso di lavoratrici autonome iscritte alla gestione separata Inps come parasubordinate o libere professioniste, l’indennità è pari all’80% del reddito dei 12 mesi precedenti ottenuto dalle collaborazioni o dalle attività della libera professione.
In questo caso è necessario che le lavoratici nei 12 mesi precedenti abbiano versato almeno per 3 mensilità i contributi previdenziali, comprensivi dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,72%, che è destinata alle coperture di tipo assistenziale (maternità, assegni per il nucleo familiare, degenza ospedaliera, malattia e congedo parentale).
In questo caso l’indennità viene pagata direttamente dall’Inps.


Lavoratrice autonome iscritte alle gestioni o Fondi speciali Inps

In caso di lavoratrici autonome iscritte alle gestioni o Fondi speciali Inps come artigiane, commercianti, coltivatrici dirette, colone, mezzadre, imprenditrici agricole, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne, l’indennità è pari all’80% della retribuzione annuale stabilita per legge in base al lavoro autonomo svolto. È necessario che le lavoratrici siano iscritte all’Inps e siano in regola con i versamenti contributivi. Anche In questo caso, l’indennità viene pagata direttamente dall’Inps.


Lavoratrici libere professioniste iscritte ad una Cassa di previdenza

In caso di lavoratrici autonome iscritte ad una Cassa professionale, l’indennità sarà pari all’ 80% di 5/12 del reddito del secondo anno precedente l’evento (80% del reddito diviso per 12 e moltiplicato per 5).

In questo caso l’indennità è pagata dalla propria Cassa di previdenza.


Altri casi in cui è prevista l’indennità di maternità

L’indennità di maternità è prevista anche in altri casi, per esempio quando la donna è:

  • disoccupata o sospesa, se il congedo è iniziato entro 60 giorni dall’ultimo lavoro
  • impiegata in servizi domestici e familiari con 26 settimane di contributi nell’anno precedente o con 52 settimane nei due anni precedenti
  • lavoratrice che svolge attività socialmente utile o di pubblica utilità

In questi casi l’indennità è pagata direttamente dall’Inps.


Lavoratrici del settore pubblico

Per queste lavoratrici l’indennità prevista nei 5 mesi di congedo, secondo quanto stabilito dalla contrattazione collettiva, è pari al 100% della retribuzione.

 

Come presentare la domanda di maternità

Tutte le lavoratrici iscritte all’Inps, come autonomie o dipendenti, possono presentare la domanda attraverso il sito Inps, il contact center o possono avvalersi dell’aiuto di un patronato. Le iscritte ad una Cassa di previdenza, invece, possono inoltrare la domanda al proprio Ente previdenziale di riferimento.

 


Riferimenti normativi: Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e Legge 22 maggio 2017, n. 81

 

 

Ti potrebbe interessare...

Mefop Spa - Via Aniene, 14 - 00198 Roma - P.iva 05725581002 | Privacy policy - Cookie policy