Glossario welfare

Riscatto

14 Settembre 2022

L’iscritto ad un fondo pensione, al verificarsi di determinate condizioni, può riscattare il 50% o il 100% della propria posizione individuale maturata nel fondo.

Riscatto parziale del 50% in caso di:

  • disoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi

  • procedura di mobilità

  • cassa integrazione da almeno 12 mesi

Riscatto totale del 100% in caso di:

  • disoccupazione superiore a 48 mesi (4 anni)

  • invalidità che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo

  • cambio di contratto, dimissioni, licenziamento 

  • morte dell’aderente. In questo caso la posizione maturata è riscattata dai beneficiari indicati dall’iscritto o in mancanza dagli eredi.

Tassazione dei riscatti

Solo in  caso di riscatto totale per perdita di lavoro a causa di cambio di contratto, dimissioni, licenziamento la tassazione applicata è del 23%.

In tutti gli altri casi la tassazione è del 15%, che dal 16esimo anno di iscrizione alla previdenza complementare si riduce ogni anno di 0,3% fino ad arrivare, dopo 35 anni di iscrizione, al 9%.

 

Per maggiori informazioni:

Vai alla sezione del portale dedicata agli anticipi e ai riscatti dei fondi pensione 

Leggi l’approfondimento sul riscatto immediato per perdita di lavoro 

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