Riscatto
L’iscritto ad un fondo pensione, al verificarsi di determinate condizioni, può riscattare il 50% o il 100% della propria posizione individuale maturata nel fondo.
Riscatto parziale del 50% in caso di:
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disoccupazione per un periodo compreso tra 12 e 48 mesi
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procedura di mobilità
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cassa integrazione da almeno 12 mesi
Riscatto totale del 100% in caso di:
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disoccupazione superiore a 48 mesi (4 anni)
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invalidità che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo
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cambio di contratto, dimissioni, licenziamento
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morte dell’aderente. In questo caso la posizione maturata è riscattata dai beneficiari indicati dall’iscritto o in mancanza dagli eredi.
Tassazione dei riscatti
Solo in caso di riscatto totale per perdita di lavoro a causa di cambio di contratto, dimissioni, licenziamento la tassazione applicata è del 23%.
In tutti gli altri casi la tassazione è del 15%, che dal 16esimo anno di iscrizione alla previdenza complementare si riduce ogni anno di 0,3% fino ad arrivare, dopo 35 anni di iscrizione, al 9%.
Per maggiori informazioni:
Vai alla sezione del portale dedicata agli anticipi e ai riscatti dei fondi pensione
Leggi l’approfondimento sul riscatto immediato per perdita di lavoro