L’ho chiesto a Mefop…Tfr e fondi pensione
Il Tfr (trattamento di fine rapporto) è una parte di stipendio che si matura ogni mese e che può essere tenuta in azienda oppure versata ad un fondo pensione.
Il Tfr tenuto in azienda viene pagato al termine di ogni rapporto di lavoro. Il Tfr versato ad un fondo pensione, invece, viene accumulato nella posizione individuale aperta presso il fondo e pagato nel momento in cui si richiede la pensione complementare o una delle altre prestazioni previste.
Adesione alla previdenza complementare e versamento del Tfr
Chi inizia a lavorare ha sei mesi di tempo per scegliere se versare il suo Tfr alla previdenza complementare oppure se tenerlo in azienda.
Il lavoratore entro sei mesi dall’assunzione, infatti, deve compilare e consegnare al suo datore di lavoro un modulo con cui sceglie la destinazione del suo Tfr. Se entro questi sei mesi non effettua alcuna scelta, il suo Tfr, attraverso il cosiddetto meccanismo del silenzio-assenso, viene automaticamente versato al fondo pensione di riferimento per il suo settore di attività (es. per il settore Commercio, il fondo pensione di riferimento è Fon.Te.). In questo modo, il lavoratore risulta di fatto iscritto alla previdenza complementare.
Se si sceglie di aderire ad un fondo pensione negoziale, cioè ad un fondo legato ad uno specifico settore lavorativo (es. commercio, chimico-farmaceutico, metalmeccanico), il versamento del Tfr è obbligatorio. In alcuni casi, se previsto dalle Fonti istitutive del fondo, è possibile versare anche solo una parte del Tfr e non necessariamente il 100%.
Se si decide per l'adesione ad un fondo pensione aperto o ad un PIP (Piano Individuale Pensionistico), invece, non è obbligatorio versare il Tfr.
Per quanto riguarda i fondi pensione negoziali o fondi aperti individuati da appositi regolamente aziendali, il lavoratore iscritto, oltre al Tfr, può depositare nel fondo anche un proprio contributo mensile, che verrà trattenuto direttamente dalla busta paga. Con il versamento di questa quota periodica acquisisce anche il diritto di ricevere un ulteriore contributo da parte del datore di lavoro.
Le cifre dei versamenti del lavoratore e del datore di lavoro sono fissate nel Ccnl di riferimento o nel regolamento aziendale e sono indicate nella Nota Informativa (il documento informativo del fondo).
Il Tfr, insieme agli eventuali versamenti del lavoratore e del datore, viene accantonato nel conto individuale dell’iscritto e investito nel comparto scelto, in modo da produrre dei rendimenti. I versamenti e i relativi rendimenti verranno poi ripagati sotto forma di pensione complementare, che si potrà chiedere una volta raggiunta l’ età per accedere alla pensione pubblica e con almeno 5 anni consecutivi di iscrizione alla previdenza complementare.
Se il lavoratore iscritto alla previdenza complementare interrompe il rapporto di lavoro prima del pensionamento?
In questo caso il Tfr non viene liquidato in automatico, perché rimane nel fondo pensione, e il lavoratore può scegliere se:
- trasferirsi ad un altro fondo pensione
- restare iscritto al fondo senza versare altre somme
- riscattare quanto accumulato nella sua posizione
Anche se si cambia lavoro, a meno che non sia stato richiesto il riscatto totale della posizione presso il fondo a cui si era già iscritti, il Tfr che si matura nella nuova azienda deve essere versato sempre ad un fondo pensione (si può scegliere tra il fondo di categoria, se si vuole godere dell’eventuale contributo datoriale, un fondo aperto o un PIP).
Il riscatto totale di quanto accumulato nel fondo, infatti, interrompe la permanenza nella previdenza complementare. In seguito, quando si verrà assunti di nuovo, si potrà scegliere se lasciare il Tfr in azienda oppure versarlo ad un fondo pensione e iscriversi nuovamente alla previdenza complementare.
Alcune domande che ci avete rivolto
Buongiorno,
sono dipendente di un'azienda dal 1998, nel 2007 ho scelto di versare il mio TFR al fondo negoziale. A giugno 2017 sono diventato dirigente nella stessa azienda cambiando però il CCNL di riferimento e perdendo i requisiti per l'iscrizione al fondo negoziale. Vorrei sapere se posso cambiare la mia scelta iniziale di destinazione del TFR alla previdenza complementare oppure se devo iscrivermi obbligatoriamente ad un nuovo fondo. Grazie Mario2018 8 NOV 2018 Gentile Mario,
la possibilità di revocare la scelta a suo tempo effettuata circa la destinazione del Tfr a previdenza complementare sussiste solo nel caso in cui venga preliminarmente esercitato il riscatto totale della posizione per perdita dei requisiti. In assenza del riscatto totale il Tfr maturando dovrà continuare ad essere destinato a previdenza complementare. Mefop Spa 9 NOV 2018 |
Buongiorno Gentile mirloboy,
è possibile versare il Tfr pregresso al fondo di attuale iscrizione a condizione che il datore di lavoro dia il proprio assenso. Il Tfr ante 2007 tuttavia sarà tassato anche dal fondo pensione in considerazione del periodo di maturazione in azienda. Quindi in caso di cessazione del rapporto di lavoro sarà possibile riscattare (a prescindere dal periodo di permanenza al fondo medesimo) la totalità della posizione, ma la tassazione di favore (tassazione sostitutiva del 23% in caso di riscatto immediato alla cessazione del lavoro) riguarderà la parte di posizione maturata dopo il gennaio 2007, mentre la parte precedente sarà tassata con le regole previgenti. Mefop Spa 14 MAG 2019 |
Buongiorno, Gentile Diego,
la possibilità di modificare la quota di Tfr maturando da destinare al fondo in virtù di accordi successivi alla data di adesione è ammessa dalla circolare Covip n.5027 del 2017. Mefop Spa 12 MAG 2022 |