Glossario welfare

PEPP

14 Giugno 2023

Il Pepp è il prodotto pensionistico individuale paneuropeo, istituito dal Regolamento UE 2019/1238, che si affianca e integra i diversi prodotti pensionistici già esistenti nei Paesi membri dell’Unione Europea.

Chiunque, a prescindere dalla propria condizione lavorativa, può iscriversi ad un Pepp.

La caratteristica più interessante di questo prodotto pensionistico è la portabilità. In caso di trasferimento dell’iscritto ad un altro Paese comunitario, infatti, è possibile continuare ad accumulare risparmio nello stesso prodotto pensionistico. Questo aspetto risulta particolarmente attraente per i risparmiatori più giovani e per tutti coloro che nel corso della loro vita si spostano, per lavoro o per altre esigenze, da un Paese membro ad un altro.

Chi istituisce il Pepp e il ruolo di Covip

Possono istituire il Pepp:

  • banche
  • assicurazioni ramo vita
  • imprese di investimento
  • gestori di fondi alternativi UE
  • enti pensionistici aziendali e professionali autorizzati a fornire anche prodotti pensionistici individuali

La richiesta per l’istituzionalizzazione del Pepp va presentata all’Autorità di vigilanza nazionale, che nel caso italiano è Covip, che autorizza l’istituzione del Pepp e la registrazione nell’ albo tenuto da EIOPA (l’Autorità di vigilanza europea).  A seguito della registrazione il Pepp può essere commercializzato e distribuito nei paesi UE.

Ulteriore compito di Covip è di vigilare sul rispetto dei diversi obblighi indicati dal regolamento europeo.

 

Contributi

Il Pepp viene finanziato prevalentemente attraverso i contributi degli iscritti. I datori di lavoro o committenti possono, se vogliono, versare ulteriori contributi, ma in nessun caso è possibile finanziare il Pepp con il Tfr del lavoratore.

I versamenti, così come nel caso dei fondi pensione italiani, si possono dedurre dal reddito complessivo annuo.

 

Prestazioni

Per quanto riguarda i criteri per gestire le prestazioni, il regolamento europeo li rimette alla volontà dei singoli Stati.

L’Italia ha deciso di applicare le stesse regole valide per i fondi pensione nazionali. Una particolarità dei Pepp riguarda le modalità di erogazione della prestazione pensionistica, che può essere richiesta: totalmente in rendita, per metà in rendita e per metà in capitale, ma anche (opzioni non previste dai fondi pensione italiani) totalmente in capitale oppure attraverso prelievi periodici.

Va precisato che anche i fondi pensione italiani permettono la liquidazione totalmente in capitale, ma solo nel caso in cui, convertendo in rendita vitalizia il 70% del montante finale, il risultato risulti inferiore al 50% dell’assegno sociale.

 

Fiscalità

Anche se la decisione sulla fiscalità da applicare è lasciata agli Stati membri, nella Raccomandazione del Parlamento europeo si richiede agli Stati di applicare ai Pepp il trattamento fiscale dei prodotti pensionistici ad adesione individuale già commercializzati.

L’Italia, allineata a queste indicazioni, ha deciso di applicare ai Pepp lo stesso trattamento fiscale riservato ai fondi pensione per quanto riguarda prestazioni e rendimenti. Unica particolarità riguarda la prestazione pensionistica erogata totalmente in capitale o attraverso prelievi a cui viene applicata la tassazione del 23% (anziché del 15%, che dal sedicesimo anno di iscrizione si riduce di 0,3% fino all’aliquota minima del 9%).

 

Informazioni fornite all’iscritto

Tra i documenti informativi a disposizione dell’iscritto ci sono:

  • il Pepp Kid, il documento che contiene tutte le principali informazioni sul prodotto che bisogna conoscere prima di sottoscrivere il contratto

  • il prospetto delle prestazioni, redatto annualmente, che contiene la proiezione della prestazione pensionistica e con tutte le informazioni su: fornitore, contributi versati negli ultimi 12 mesi, posizione maturata, costi e rendimenti.

 

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