Voci contributive
L’iscritto al fondo pensione può alimentare la propria posizione individuale attraverso diversi tipi di versamenti.
Tfr
La più importante voce di contribuzione alla previdenza integrativa è sicuramente il Tfr maturando, cioè la parte di Tfr che viene maturata a partire dal momento dell’adesione ad una forma pensionistica complementare.
Dal 1° gennaio 2007 tutti i lavoratori di prima occupazione del settore privato, entro sei mesi dall’assunzione, devono scegliere se versare il proprio Tfr ad un fondo pensione (risultando di fatto iscritti alla previdenza complementare) oppure se lasciarlo in azienda.
Il lavoratore che non fa nessuna scelta entro il semestre a disposizione, in base al meccanismo del silenzio-assenso, viene iscritto tacitamente alla previdenza complementare e il suo Tfr versato al fondo pensione previsto.
Tfr pregresso
L’adesione ad un fondo pensione con il Tfr può essere contemporanea all’assunzione oppure può avvenire in un secondo momento.
Se previsto da un apposito accordo tra datore di lavoro e lavoratore, anche il Tfr fino ad allora maturato può essere versato al fondo pensione.
Per poter versare anche il Tfr pregresso, però, è indispensabile che sia effettivamente disponibile presso il datore di lavoro.
Dal 1° gennaio 2007 nelle aziende con più di 50 dipendenti, infatti, il Tfr non versato nel fondo pensione è in realtà conservato presso il Fondo di tesoreria Inps e non mantenuto in azienda. Il datore di lavoro di un’azienda con più di 50 dipendenti, quindi, non possedendo effettivamente le somme del Tfr pregresso non può versarle nel fondo.
Contributo del lavoratore e del datore di lavoro
Gli iscritti ai fondi pensione negoziali e ai fondi aperti ad adesione collettiva possono versare, oltre al Tfr, anche un proprio contributo, il quale fa nascere il diritto a ricevere un'ulteriore somma da parte del datore di lavoro.
Le modalità e l’entità dei versamenti minimi da parte del lavoratore e del datore di lavoro sono indicati nel Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (Ccnl) di riferimento o nel regolamento aziendale e nella Nota Informativa.
Versamenti volontari
Gli aderenti a qualsiasi tipologia di fondo pensione (chiuso, aperto, PIP) possono decidere di versare ulteriori versamenti volontari, che vengono fatti direttamente dall’iscritto secondo le modalità previste dal fondo.
Contributi reintegratori
Gli iscritti alla previdenza complementare possono, a determinate condizioni, richiedere uno o più anticipi di una parte di quanto accumulato nel fondo pensione.
Le anticipazioni riducono l’entità della propria posizione, ma è possibile reintegrare le somme in qualunque momento con uno o più versamenti.
Il reintegro delle anticipazioni ricostruisce la posizione previdenziale ed evita di compromettere l'importo che verrà erogato al momento della pensione complementare.
Premio di risultato
Il lavoratore può decidere di versare il premio di risultato nel fondo pensione invece di riceverlo in busta paga.
A differenza del premio in busta paga, al quale si applica l’aliquota sostitutiva del 10%, per il premio versato al Fondo non è previsto alcun tipo di tassazione.
Tali somme sono escluse dal reddito di lavoro dipendente e non vengono conteggiate per il calcolo dei limiti di deducibilità annua che i fondi pensione prevedono.Le somme sono esenti da tassazione anche nel momento di erogazione delle prestazioni da parte del fondo pensione.
Per poter essere versato nel fondo, però, il premio di risultato deve essere espressamente previsto da un contratto territoriale o aziendale registrato presso il Ministero del lavoro e deve essere dato al raggiungimento di determinati obiettivi (redditività, produttività, etc.).