730/2019 e i contributi versati al welfare integrativo
I contributi versati al welfare integrativo sono deducibili dal reddito complessivo. Come compilare il modello 730 per poter dedurre queste spese?
I contributi versati alla previdenza complementare, che non sono già stati dedotti in busta paga, sono deducibili dal reddito complessivo fino a un massimo di € 5.164,57, quelli versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale fino a 3.615,20 euro.
I contributi degli iscritti ad un fondo pensione negoziale o ad un fondo sanitario di categoria sono versati direttamente dal datore di lavoro (chiamato sostituto d’imposta) e sono già dedotti dal reddito. Questi lavoratori dovranno solo verificare che le cifre indicate nel 730 corrispondano a quanto riportato nella Certificazione Unica (CU), il documento fiscale che il datore di lavoro rilascia al dipendente e che certifica il reddito.
Chi deve compilare i righi del modello 730?
Dovranno compilare i diversi righi del QUADRO E - SPESE E ONERI - SEZIONE II del 730:
- i lavoratori che versano i contributi in maniera diretta, senza l’intermediazione del datore di lavoro,
- i lavoratori iscritti ad un fondo negoziale che hanno versato in più rispetto alle somme già versate dal datore di lavoro, che trattiene direttamente dalla busta paga i contributi per la previdenza complementare.
Quadro E - Sezione II - Spese e oneri per i quali spetta la deduzione al reddito complessivo
Modello 730 e deduzione dei contributi versati ai Fondi sanitari
Rigo E26 - Altri oneri deducibili
Colonna 1: codice che identifica l’onere sostenuto; Colonna 2: importo pagato.
Inserire il codice ‘6’ per i contributi versati ai fondi integrativi del Servizio Sanitario Nazionale per un importo complessivo non superiore a 3.615,20 euro.
La deduzione riguarda anche la spesa per le persone fiscalmente a carico.
Modello 730 e deduzione dei contributi versati ai Fondi pensione
Righi da E27 a E30 - Contributi per previdenza complementare
Rigo E27 - Contributi a deducibilità ordinaria
Indicare, entro il limite di 5.164,57 euro, le somme versate sia a fondi negoziali sia alle forme pensionistiche individuali. I versamenti da considerare sono quelli a carico del lavoratore e del datore di lavoro.
Novità! Dal 2018 anche ai dipendenti pubblici iscritti ad un fondo pensione si applicano le regole sulla deducibilità dei contributi versati alla previdenza complementare.
Rigo E28 - Contributi versati da lavoratori di prima occupazione
Compilano questo rigo i lavoratori che hanno cominciato a lavorare dopo il 1° gennaio 2007 e coloro che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria (es. Inps).
Rigo E29 - Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario
Compilano questo rigo i lavoratori iscritti ai fondi pensione in situazione di squilibrio finanziario. In questi casi non si applica il limite di deducibilità ordinario, ma è possibile dedurre integralmente quanto versato.
Rigo E30 - Contributi versati per familiari a carico
Indicare i versamenti effettuati a favore di un proprio familiare fiscalmente a carico, per la parte non dedotta.
Un familiare è considerato a carico se non ha un reddito complessivo superiore a 2.840,51 euro.
Per maggiori informazioni, consulta sul sito dell’Agenzia delle Entrate:
Istruzioni per la compilazione - pdf