Le nuove prestazioni del fondo pensione
Quali sono le differenze tra Rita e Rendita Temporanea, le due nuove prestazioni per gli iscritti al Fondo pensione?
La legge di Stabilità del 2016 e la legge concorrenza hanno determinato la nascita di due nuove prestazioni per gli iscritti al fondo pensione simili tra loro ma con elementi di differenza molto importanti.
RITA – Rendita integrativa temporanea anticipata
La RITA è stata introdotta dalla legge di stabilità 2016 e prevede la possibilità per gli iscritti ai fondi pensione in possesso dei requisiti per accedere all’APE volontaria di ottenere la prestazione in forma di “rendita integrativa temporanea anticipata”. (Per saperne di più, leggi l’approfondimento Tutto quello che c’è da sapere su APE e RITA).
In particolare, per poter richiedere la RITA, l’iscritto al fondo pensione deve essere in possesso dei seguenti requisiti:
- Deve aver cessato il rapporto di lavoro (dimissioni e/o licenziamento)
- Deve avere la Certificazione INPS utile ad ottenere l’ APE volontaria
Non è quindi necessario che l’iscritto abbia effettivamente richiesto l’APE volontaria per poter ottenere la prestazione dal fondo pensione; è sufficiente che la persona abbia le caratteristiche per poterla richiedere.
Dal punto di vista fiscale, la RITA è fortemente incentivata. Per tutti gli iscritti ai fondi pensione verrà applicato un regime speciale in deroga alle regole ordinarie previste sulle altre prestazioni. L’aliquota più vantaggiosa che oggi è applicata in caso di prestazione pensionistica complementare sulle somme accumulate dal 1° gennaio 2007 in poi è utilizzata anche per le somme accumulate prima di quella data.
Infine, ricordiamo che la RITA è una prestazione sperimentale esercitabile fino al 31 dicembre 2018.
Rendita Temporanea
La legge concorrenza ha invece istituito una nuova prestazione (non sperimentale e provvisoria come RITA) che va ad aggiungersi a quelle già oggi presenti. L’iscritto che è disoccupato da 2 anni e a cui mancano meno di 5 anni per andare in pensione potrà richiedere al fondo la prestazione di rendita temporanea o la prestazione pensionistica complementare (in forma di capitale o rendita secondo le regole già presenti).
La rendita temporanea verrà erogata sotto forma di rate in capitale dal fondo pensione fino a che l’iscritto non raggiunge i requisiti per andare in pensione.
Questa prestazione, uguale nel meccanismo di erogazione alla RITA, presenta comunque una forte differenza per quanto riguarda i requisiti per potervi accedere (non c’è alcun legame tra la rendita temporanea e l’APE volontaria) e gli aspetti fiscali (la fiscalità in questo caso è la stessa prevista per le prestazioni pensionistiche complementari e non c’è alcun regime speciale).
Le nuove prestazioni
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RITA |
Rendita Temporanea |
Legge di riferimento |
Legge di stabilità 2016 |
Legge Concorrenza |
Tipologia di prestazione |
Rendita temporanea erogata fino alla maturazione dei requisiti pensionistici di base |
Rendita temporanea erogata fino alla maturazione dei requisiti pensionistici di base |
Caratteristiche prestazione |
Provvisoria. Possibile fino al 31/12/2018 |
Definitiva |
Requisiti per l’accesso |
Perdita del lavoro Certificazione INPS utile ad ottenere l’APE volontaria |
Perdita del lavoro da almeno 2 anni Meno di 5 anni al raggiungimento dei requisiti pensionistici di base |
Fiscalità |
Regime Speciale. Su tutta la somma accumulata è prevista l’aliquota fiscale applicata sulle prestazioni pensionistiche complementari per quel che riguarda le somme accumulata dal 1/1/2007 in poi. |
Regime Ordinario. È prevista l’aliquota fiscale applicata sulle prestazioni pensionistiche complementari |