Guida ai fondi pensione

Pensione complementare

La pensione complementare può essere richiesta nel momento in cui si ha diritto alla pensione pubblica e a condizione che si possano far valere almeno 5 anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari.

La pensione complementare può essere percepita sotto forma di rendita e/o capitale.

Rendita

Nel caso in cui l’iscritto scelga questo tipo di prestazione, dal momento del pensionamento – e per tutta la durata della vita – riceverà periodicamente una rendita (vale a dire una somma di denaro) che gli consentirà di integrare la pensione obbligatoria versata dallo Stato. Maggiore sarà l’entità della posizione individuale accumulata e/o l’età di pensionamento, maggiore sarà l’importo della rendita mensile.

L’iscritto che opta, in tutto o in parte, per la rendita può solitamente scegliere fra diverse tipologie, che si contraddistinguono tra loro per le modalità di erogazione.

Di seguito quelle offerte dalla maggior parte dei Fondi pensione:

  • rendita vitalizia immediata, prevede il pagamento di una rendita finché l’aderente è in vita;
  • rendita vitalizia differita, prevede il pagamento di una rendita vitalizia a partire da un dato periodo fissato dall’aderente. La rendita è pagata finché l’aderente è in vita;
  • rendita certa e poi vitalizia, viene corrisposta una rendita al pensionato (o ai beneficiari in caso di morte) per il numero di anni stabiliti dall’aderente, poi, al termine di questo periodo, la rendita si trasforma in vitalizia nel caso in cui il pensionato sia ancora in vita, mentre non viene più pagata nel caso in cui sia deceduto.

Inoltre, possono essere aggiunte a queste tipologie di rendita anche le seguenti opzioni:

  • reversibilità: in caso di decesso dell’aderente il coniuge o un’altra persona designata dall’iscritto (beneficiario) hanno diritto a riscuotere la pensione complementare;
  • controassicurazione: in caso di decesso dell’aderente il capitale residuo viene versato ai beneficiari;
  • maggiorazione per Ltc: in caso di condizioni di non autosufficienza dell’aderente si prevede una maggiorazione della rendita erogata.

Capitale

Al momento del pensionamento, l’aderente può anche scegliere la liquidazione della propria posizione individuale in un’unica soluzione, fino a un massimo del 50% del capitale accumulato.

La liquidazione in capitale, da un lato, permette all’aderente di godere dell’immediata disponibilità di una somma di denaro, ma, dall’altro, con il passare del tempo, può esporlo al rischio di non disporre del denaro sufficiente per affrontare con serenità l’età anziana (l'importo della rendita erogata successivamente sarà, infatti, più basso di quello che gli sarebbe spettato se non avesse esercitato questa opzione).

La prestazione in capitale pari al 100% delle somme accantonate può essere richiesta nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell’assegno sociale (l’assegno sociale è una prestazione economica erogata dall’Inps in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate).

La possibilità di poter percepire una prestazione come “100% capitale” varia quindi in base alle somme accantonate e all’età dell’iscritto che sta richiedendo la pensione complementare.

Percepire la pensione complementare: rendita e capitale

 

Per avere maggiori informazioni sui valori massimi delle somme accantonate nella posizione individuale per poter richiedere la prestazione al 100% in capitale, è possibile rivolgersi al proprio fondo.
All'interno dei siti dei fondi pensione negoziali è anche presente un motore di calcolo che consente, inserendo alcuni dati (anagrafici e relativi alla propria posizione contributiva), di sapere se è possibile richiedere tutta la somma in capitale.

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Le prestazioni del Fondo pensione

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