Legge di bilancio per il 2018: le principali novità per il mondo del welfare
Cosa cambia per pensioni e welfare con la legge di bilancio per il 2018?
Il 1° gennaio 2018 è entrata in vigore la legge di bilancio (legge 205/2017).
Quali sono le novità su pensioni e welfare? Passiamole brevemente in rassegna.
ETÀ DI PENSIONAMENTO E APE
- APE VOLONTARIO: Il termine per la richiesta dell’APE volontario è prorogato al 31 dicembre del 2019.
- APE SOCIALE E PENSIONE ANTICIPATA PER LAVORI GRAVOSI: sono ampliate le categorie dei soggetti ammessi all’APE sociale e alla pensione anticipata accessibile, quest’ultima, con 41 anni di contributi per lavoratori precoci addetti a mansioni gravose e usuranti. Alle categorie individuate nella precedente normativa sono state aggiunte le seguenti:
- Operai dell'agricoltura, della zootecnia e della pesca
- Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative
- Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella precedente normativa (decreto legislativo n. 67 del 2011)
- Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
- ADEGUAMENTO AUTOMATICO DELL’ETÀ PENSIONABILE alla speranza di vita: confermato l’incremento di 5 mesi dal 2019, con esclusione delle categorie ammesse all’Ape sociale e alla pensione anticipata (precoci e usuranti), ritenute meritevoli di tutela.
NUOVA RITA
La nuova RITA unifica e sostituisce le versioni precedentemente previste dalla legge di bilancio 2017 e dalla legge per il mercato e la concorrenza n. 124 del 2017.
La nuova RITA, in particolare, prende il posto delle prestazioni pensionistiche complementari in rendita/capitale in caso di cessazione dell’attività lavorativa e inoccupazione fino a 10 anni prima del pensionamento.
Requisiti richiesta RITA
Possono richiedere la RITA i soggetti titolari di una posizione individuale presso una forma di previdenza complementare (Fondo pensione chiuso o negoziale, Fondo pensione Aperto o PIP), che hanno cessato l’attività lavorativa e sono in possesso dei seguenti requisiti:
- almeno venti anni di contributi nei regimi obbligatori di appartenenza e raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 5 anni successivi alla richiesta
oppure
- inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 24 mesi e raggiungimento dell’età anagrafica per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza entro i 10 anni successivi alla richiesta
Decorrenza e durata RITA
La RITA decorre dal momento dell’accettazione della richiesta fino al conseguimento dell’età anagrafica prevista per la pensione di vecchiaia e consiste nel pagamento frazionato di una somma richiesta dall’iscritto, che viene prelevata dalla sua posizione individuale ed è soggetta a tassazione sostitutiva con aliquota del 15/9%.
Alternative RITA
I lavoratori inoccupati da un periodo superiore a 48 mesi o che rientrino in casi di invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo, in alternativa a RITA, con cui viene versata all’iscritto solo una parte della propria posizione individuale, possono richiedere il riscatto totale della posizione individuale.
Differenza tra Ape sociale e RITA
L’Ape sociale è un sussidio erogato dallo Stato ai soggetti in possesso di precisi requisiti fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia.
Non deve essere confusa con la RITA, che è la richiesta da parte di un soggetto di poter accedere alle somme da esso accantonate nel fondo di previdenza complementare in anticipo rispetto al momento del pensionamento.
PARIFICAZIONE FISCALE PER I DIPENDENTI PUBBLICI
Finalmente anche per i dipendenti pubblici iscritti ai loro fondi collettivi si applica la fiscalità già prevista per i lavoratori del settore privato.
I contributi versati a decorrere dal 1° gennaio 2018 e le prestazioni corrispondenti ai relativi contributi, saranno quindi tassatI in maniera più agevolata rispetto al passato.
Tipologia prestazione |
Causale |
Tassazione (posizione maturata dal 1.1.2018) |
Anticipazioni |
Spese sanitarie |
Tra il 15% e il 9% |
Acquisto e ristrutturazione prima casa |
23% | |
Congedi formazione continua |
23% | |
Riscatti |
Cessazione rapporto prima della pensione per perdita dei requisiti |
23% |
Prestazioni pensionistiche |
Maturazione del diritto alla prestazione del fondo pensione | Tra il 15% e il 9% |
SOPPRESSIONE FONDINPS
La Legge di stabilità prevede la soppressione di Fondinps, il Fondo pensione istituito per raccogliere i Tfr dei lavoratori che non hanno dichiarato se mantenere il Tfr in azienda o versarlo ad un fondo pensione (secondo le modalità dell’adesione tacita). Tale fondo sarà sostituito da un Fondo già esistente, individuato tra le forme pensionistiche negoziali di maggiori dimensioni dotato del comparto garantito in cui accogliere il Tfr degli aderenti taciti e sarà individuato con un Decreto del Ministero del Lavoro, in cui sarà indicata anche la data di soppressione di Fondinps e di trasferimento delle posizioni presso il nuovo fondo individuato.
REVISIONE LIMITI BONUS 80 € E RIMODULAZIONE FIGLI FISCALMENTE A CARICO
BONUS 80 EURO: I limiti minimi e massimi per aver diritto al bonus sono rivisti da 24-26.000 € a 24.600-26.600 €.
FIGLI FISCALMENTE A CARICO: Dal 1° gennaio 2019 il limite reddituale attualmente previsto per la qualifica di fiscalmente a carico di 2.840,51 euro è elevato a 4.000 euro, ma solo per i figli di età inferiore a 24 anni.