Consiglio di Amministrazione
Fondi pensione
Il Consiglio di amministrazione (CdA) dei fondi pensione è l’organo che amministra il fondo.
Il CdA viene eletto dagli aderenti, che in questo modo partecipano all’attività dell’ente stesso. In caso di fondi pensione con contribuzione a carico del datore di lavoro, la composizione del Consiglio è paritetica tra rappresentanti dei lavoratori e datori di lavoro.
Le funzioni del CdA dei fondi pensione sono:
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la definizione del sistema di governo del fondo, cioè il modello organizzativo comprensivo delle funzioni fondamentali (gestione dei rischi, revisione interna e, ove prevista, funzione attuariale)
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la nomina del Direttore generale
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l’individuazione delle linee di indirizzo della gestione, della politica di investimento e delle politiche relative alla gestione dei rischi
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la selezione dei gestori finanziari e del depositario
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la definizione dei contenuti delle convenzioni di gestione e del sistema di controllo della gestione finanziaria
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la verifica di onorabilità, professionalità, cause di ineleggibilità, incompatibilità dei componenti del consiglio, del collegio sindacale e del direttore generale
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l’attuazione delle modifiche allo Statuto in seguito alle novità legislative e alle indicazioni Covip, a cui riferisce i provvedimenti necessari
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la definizione della politica di impegno per gli investimenti azionari
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la scelta del piano strategico sulle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e del sistema informativo del fondo e dei presidi di sicurezza informatici
Il CdA è presente solo nei fondi pensione negoziali e in quelli preesistenti e non nei fondi pensione aperti e nei PIP, nei quali la gestione è affidata direttamente all'organo di amministrazione della società che guida il fondo (assicurazione in caso di PIP, banca, Sim, Sgr, assicurazione in caso di fondi aperti).
Fondi sanitari
Il Consiglio di amministrazione dei fondi sanitari è l’organo che svolge le attività amministrative del fondo. È responsabile della sana e prudente gestione della forma di assistenza sanitaria integrativa.
Spettano al CdA i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra cui:
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le valutazioni strategiche relative alla copertura sanitaria
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la definizione e approvazione del piano sanitario (cioè la base programmatica per la definizione di tutti gli interventi che il fondo assicura ai propri iscritti) e del fabbisogno assistenziale degli iscritti
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le scelte relative alla modalità di gestione
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la responsabilità della correttezza, efficacia ed efficienza dei processi gestionali e di monitoraggio
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la predisposizione e aggiornamento del nomenclatore delle prestazioni offerte ai propri iscritti
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la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo o di documento equivalente
Il CdA, inoltre, può svolgere ogni altra funzione attribuita dalla legge o dalle fonti istitutive.
Lo Statuto stabilisce il numero di componenti del CdA, l’eventuale pariteticità, le modalità di elezione, la durata della carica.
Casse di previdenza
Il Consiglio di amministrazione delle casse di previdenza amministra l’ente. Tra le funzioni che generalmente i Consigli di amministrazione svolgono ci sono:
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la nomina del Direttore generale
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la definizione del budget, del bilancio preventivo e consuntivo
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l’elezione di presidente, vice presidente e componenti della giunta esecutiva
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la scelta dell'ammontare di gettoni e rimborsi spese dei componenti dell’Assemblea dei delegati
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l’assunzione del personale e la definizione dei trattamenti economici
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l’amministrazione del patrimonio della cassa
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l'attribuzione ad esperti o tecnici dell’incarico di elaborazione del bilancio tecnico
Queste elencate sono solo alcune delle funzioni svolte dal Consiglio di Amministrazione della cassa. Il CdA, infatti, può svolgere ogni altra funzione attribuita dalla legge, dallo Statuto o dai Regolamenti della singola cassa.